Art. 5.

      1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) provvede, al termine del triennio sperimentale del Fondo di cui all'articolo 1, a redigere e presentare al Parlamento, entro dodici mesi da tale scadenza, una relazione sulle iniziative e sui risultati delle Agenzie, avviate e sostenute ai sensi della presente legge. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono a carico del citato Fondo.